STATUTO

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TITOLO I

 

Denominazione – Sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana che riconosce e tutela l’associazionismo ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, in Castellana Grotte (BA), presso il domicilio del Presidente in carica, un’Associazione che assume la denominazione “Associazione Sportiva DilettantisticaAPULIA TREK”, in breve “A.S.D. APULIA TREK”.

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del C.O.N.I. nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell’ente di promozione sportiva o sociale cui l’Associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

TITOLO II

 

Scopi e finalità

ART. 2

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L’Associazione si propone di:

a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate alla conoscenza e frequentazione della montagna, degli ambienti naturali e del territorio, quali: escursionismo, torrentismo, alpinismo, arrampicata classica e sportiva, orienteering, sci, mountain bike, cicloturismo;

b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;

c) promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;

d) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;

e) organizzare attività ricreative, culturali e turistiche a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

f) promuovere lo studio, la divulgazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica circa le problematiche relative alla tutela del territorio e del patrimonio naturalistico;

g) favorire la divulgazione delle attività e degli studi relativi alle attività dell’Associazione con mostre, conferenze, proiezioni, pubblicazioni ed altri mezzi di comunicazione.

 

TITOLO III

 

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Si riconoscono due tipologie di soci:

– socio ordinario;

– socio onorario.

Il socio ordinario è definito dagli articoli 5 e 6 del presente statuto.

Il socio onorario è una persona fisica che viene nominata tale dal Consiglio Direttivo per essersi resa benemerita nei confronti dell’Associazione ovvero per aver contribuito alla crescita e maturazione della stessa. Possono essere nominati al massimo due soci onorari per ogni periodo di attività di ogni Consiglio Direttivo. Il totale dei soci onorari, in ogni caso, non potrà superare il 5% del numero dei soci ordinari.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio ordinario dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo. All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio ordinario, impegnandosi ad attenersi alle norme del presente statuto e ad osservare le disposizioni degli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.  

ART. 6

I soci sono tenuti:

– all’osservanza delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

– al pagamento del contributo associativo annuale.

Il socio onorario è esentato dal pagamento del contributo associativo.

La qualità di socio, se in regola con il pagamento della quota sociale, dà diritto:

–  a partecipare alle attività promosse dall’Associazione secondo quanto contemplato nel Regolamento;

– a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;

  a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi dell’Associazione.

ART. 7

Il contributo associativo annuale dovrà essere determinato per l’anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituito.

Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

 

TITOLO IV

 

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Il recesso da socio ordinario dovrà essere presentato per iscritto al Consiglio Direttivo, il quale ne prende atto e provvede alla cancellazione dal Libro dei Soci. L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio ordinario che:

a) non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;

b) si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a quattro mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale, tranne nei casi specificatamente consentiti dal Consiglio Direttivo;

c) svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi o alle finalità dell’Associazione;

d)  arrechi danni, anche morali, all’Associazione o ai singoli soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione, devono essere comunicate per iscritto ai soci destinatari, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell’Art. 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per ricorrere contro il provvedimento. Qualora egli non ritenesse fondati i motivi di tale decisione potrà chiedere che questo venga esaminato nella prima Assemblea Ordinaria utile. L’esclusione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel Libro Soci che avviene decorsi 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

 

TITOLO V

 

Risorse economiche – Fondo Comune

ART. 11

L’Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

a)       quote e contributi degli associati;

b)       quote e contributi derivanti dalla partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive o di altro genere;

c)       eredità, donazioni e legati;

d)       contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

e)       contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;

f)         entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

g)       proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

h)       erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

i)         entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

j)         altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazione anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell’Associazione né all’atto del suo scioglimento.

E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

 

 

ART. 12

L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all’Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall’assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

TITOLO VI

 

Organi dell’Associazione

ART. 13

Sono organi dell’Associazione:

a) l’Assemblea dei soci;

b) il Consiglio Direttivo, che comprende il Presidente;

c) il Collegio dei Revisori dei Conti;

Assemblea

ART. 14

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci.

L’Assemblea può svolgersi in forma ordinaria o straordinaria. La convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività, almeno venti giorni prima dell’adunanza, e deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’orario della prima e della seconda convocazione. L’avviso della convocazione deve, inoltre, essere comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail, SMS o telegramma, almeno 8 giorni prima dell’adunanza.

Di tutte le assemblee deve essere redatto un verbale che sarà trascritto negli appositi registri e mantenuto agli atti.

ART. 15

L’Assemblea ordinaria:

a) approva il rendiconto economico e finanziario;

b) procede all’elezione dei membri del Consiglio Direttivo;

c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione dell’Associazione, riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;

d) approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta l’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale.

L’assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta, per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un quarto degli associati.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni, in regola col pagamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Non è consentito l’uso di delega.

In prima convocazione l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, l’assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti all’ordine del giorno.

ART. 17

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione, nominando i liquidatori.

Le delibere sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti dei soci ordinari presenti, per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti degli associati per la delibera di scioglimento dell’Associazione.

ART. 18

Il Presidente dell’Associazione presiede l’Assemblea. In sua assenza, potrà dirigerla il Vice-Presidente dell’Associazione o, in caso di assenza di quest’ultimo, il socio designato dall’Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea; egli ha il compito di redigere l’apposito verbale. Il verbale di Assemblea, sottoscritto dal Presidente della stessa e dal Segretario, sarà conservato agli atti.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri (compreso il Presidente), eletti fra i soci ordinari maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale dell’anno in corso.

Il Consiglio Direttivo rimane in carica per due anni, i componenti sono rieleggibili ma non oltre due mandati consecutivi.

Le elezioni del Consiglio Direttivo si tengono entro il 31 Marzo dell’anno di scadenza, salvo differente determinazione dell’Assemblea.

I soci aventi diritto possono presentare la propria candidatura per la carica di Consigliere, iscrivendosi nell’apposita lista delle candidature, rendendo esplicita la propria intenzione. Non sono eleggibili i soci che non si sono iscritti nell’apposita lista delle candidature.

E’ fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire una carica equivalente in altre società od associazioni sportive, che operano nell’ambito della medesima disciplina oppure aventi i medesimi scopi e finalità.

Assume la carica di Presidente il socio che ottiene il maggior numero di voti validi nell’apposita votazione. Se, al momento dell’elezione – e solo in questo caso – il Presidente rinuncia immediatamente, il suo ruolo verrà ricoperto dal secondo degli eletti. Tale rinuncia non comporta la perdita dell’incarico di Consigliere.

Se anche il secondo degli eletti rinuncia immediatamente, l’Assemblea dovrà ripetere le elezioni dell’intero Consiglio Direttivo, nella stessa seduta o in data da concordare.

Tutte le cariche sociali e gli incarichi istituzionali conferiti a membri del Consiglio Direttivo sono gratuiti, salvo il solo rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività sociali.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri dello stesso.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche. Ogni socio potrà assistervi ma non avrà facoltà di intervenire salvo esplicito invito da parte del Presidente.

La convocazione del Consiglio Direttivo è fatta via e-mail con conferma di ricezione, e affissione in bacheca della sede sociale, non meno di otto giorni prima dell’adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;

c) predisporre i regolamenti;

d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

e) deliberare circa l’ammissione e l’esclusione dei soci; nominare i soci onorari.

f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;

g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;

h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri o ai singoli soci;

i)  redigere i verbali dei Consigli Direttivi. I verbali sottoscritti dal Presidente e dal verbalizzante, sono conservati agli atti.

ART. 20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere del mandato; nell’impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, la quale ne delibera l’eventuale ratifica. I consiglieri che si assentano per tre volte consecutive decadono automaticamente. Ove il Consiglio stesso decada di oltre la metà dei suoi membri, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Presidente

ART. 21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito, in via autonoma, il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice-Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l’attività di ordinaria amministrazione, in attesa di nuove elezioni.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dalla sua elezione; tali consegne devono risultare da apposito verbale, da egli sottoscritto, ed essere portate a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Collegio dei Revisori dei Conti

ART. 22

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri, elegge nel suo seno il Presidente del Collegio stesso.

Viene eletto contestualmente al Consiglio Direttivo, con analoghe modalità; esso rimane in carica per due anni, i componenti sono rieleggibili ma non oltre due mandati consecutivi. Esso esercita il controllo amministrativo su tutti gli atti di gestione compiuti dall’Associazione, accerta che la contabilità sia tenuta secondo le norme prescritte, esamina i bilanci e propone eventuali modifiche, accerta periodicamente la consistenza di cassa e di eventuali depositi bancari, verbalizzando ogni intervento.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

 

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano le stesse finalità dell’Associazione stessa ovvero la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti, nonché quelle contemplate nei regolamenti interni.

 

 

Letto, approvato e sottoscritto in Castellana Grotte, 3 aprile 2011.

STATUTOultima modifica: 2012-02-12T10:54:00+01:00da pierolattarulo